TAR Campania Sent. n. 756/2022 – Medici di Medicina Generale

Secondo i giudici amministrativi il servizio svolto durante il corso di formazione in Medicina Generale non è computabile nel punteggio ai fini della graduatoria regionale definitiva. Infatti, la previsione di cui all’art. 16, co. 4 ACN MMG 2005 appare volta a favorire l’esclusività dell’impegno formativo dei Medici ammessi al Corso di Medicina Generale.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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