Con sentenza 4943, pubblicatail 25 marzo scorso, la I Sezione del TAR del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla FNOMCeO avverso la sanzione inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che l’ha ritenuta responsabile dell’intesa restrittiva della concorrenza (la vicenda istituzionale è ricostruibile dagli atti pubblicati in rete da AGCM: vai apagina 5 di questo link) (Fonte dell’elaborazione della notizia: OMCeO Torino vedi)
Così si pronuncia l’Avv. Roberto Longhin, uno dei legali del collegio nominato dalla FNOMCeO a sua tutela.
“La presenza dei divieti di pubblicità promozionale e di pubblicità comparativa contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 2006, parte dei quali ancora persiste in quello approvato nel 2014, sono stati ritenuti idonei a giustificare il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM in quanto, a seguito della liberalizzazione della materia, dette forme di pubblicità sono lecite e non possono essere vietate laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà. Il TAR del Lazio ha tuttavia ritenuto tardiva la contestazione dell’illecito da parte dell’AGCM ed ha dimezzato la sanzione. Il collegio dei legali nominato a sua tutela dalla FNOMCeO ha preannunciato ricorso in appello al Consiglio di Stato”.
Autore: Redazione FNOMCeO