TAR LAZIO (fonte: www.salute.gov.it) – Nell’elenco delle professioni sanitarie permane anche la figura del masso fisioterapista – L’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) ha presentato ricorso al TAR Lazio per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento che sarebbe stato opposto dal Ministero della Salute rispetto all’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo a seguito di una istanza di A.I.FI. stessa tesa alla modifica del sito internet del Ministero predetto, nella parte in cui viene ricompresa nell’elenco delle professioni sanitarie anche la figura del massofisioterapista. “Al riguardo fa presente A.I.FI., associazione di tutela della categoria dei fisioterapisti, che i massofisioterapisti (a differenza dei fisioterapisti) non sono più contemplati, dal D.M. 29.3.2001, tra le professioni sanitarie riabilitative e che in sostanza, sulla base del pertinente quadro normativo (artt. 1 e 2 della L. n. 43/2006, art. 4 quater del D.L. n. 250/2005), risulta che la figura del massofisioterapista è stata soppressa e le sue funzioni sono confluite in quelle del fisioterapista, dovendo del resto compiere, qualsiasi figura sanitaria in ambito riabilitativo, un percorso formativo universitario”. Il Ministero della Salute con specifica nota DGRUPS 0053050 – P del 17 novembre 2011 “ha espresso sostanziale diniego alla richiesta di modifica del sito internet in parte qua, motivato sul rilievo che le relative modifiche rientrano “nella periodica manutenzione dello stesso” e che la posizione ministeriale sulla questione dei massofisioterapisti in rapporto alle professioni sanitarie è “meglio esplicitata” nella Circolare ministeriale (allegata alla nota in questione) del 22.1.2010, non è stata impugnata dalla ricorrente (né questa in proposito ha chiesto termini all’odierna Camera di Consiglio). Invero nella citata nota del Ministero della Salute del 17.11.2011 è stata espressamente precisata la necessità di attendere, “per una compiuta rivalutazione della questione”, una pronunzia del Consiglio di Stato. Il che determina che l’ulteriore sentenza di primo grado addotta dalla ricorrente (e peraltro anch’essa appellata) non poteva comunque considerarsi circostanza sufficiente a determinare l’obbligo della P.A. di riprovvedere su questione allo stato già definita” Il TAR Lazio ha sancito che il ricorso conclusivamente è inammissibile (sentenza nr. 5483/13).
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