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TAR Lazio Ord. n. 2744/2019 – Tar Lazio, possibile riassegnazione dei posti rimasti liberi nelle scuole di specializzazione

TAR Lazio Ord. n. 2744/2019 – Il Tar Lazio ha disposto la possibile riassegnazione – in via eccezionale e, presumibilmente, “una tantum” – dei posti programmati e finanziati, rimasti liberi nelle scuole di specializzazione alla data di inizio dei corsi o nella fase immediatamente successiva.

FATTO E DIRITTO. G. P. presentava ricorso contro Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Rup Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Cineca, Rup Universita’ degli Studi di Sassari non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,– del DDG n. 1208 del 17 maggio 2018 nella parte in cui prevede che non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione dopo la chiusura della graduatoria e non dispone, invece, ulteriore scorrimento dei candidati effettuato sulla base di punteggio e posizione in graduatoria;

– del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 rubricato “regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” nella parte in cui dispone la chiusura della graduatoria senza prevedere lo scorrimento dei posti vacanti ai candidati secondo la posizione e l’ordine di punteggio;

– della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 23 luglio 2018 per l’ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2017-18 esclusivamente nella parte in cui consente l’esistenza di posti liberi rimasti vacanti come poi effettivamente appurati esistenti;

– degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;

– di tutti gli atti ulteriori e nella parte in cui consentono la presenza di posti disponibili senza ridistribuirli e metterli a scorrimento e senza assegnarli a soggetti come parte ricorrente;

– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente a ricoprire una delle sedi rimaste vacanti all’esito della chiusura della graduatoria avvenuta in data 30 ottobre 2018 e, per l’effetto, ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018 presso le scuole eventualmente non optate (e quindi mai assegnate) nonché quelle che, ancorchè assegnate, risultano essere state oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari prima dell’avvio delle attività didattiche”;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario. Considerato che la questione dedotta in giudizio investe la mancata ammissione di parte ricorrente ad una delle scuole di specializzazione, per l’accesso alle quali è stata predisposta graduatoria nazionale di merito, previo svolgimento di prove selettive;

Rilevato che le principali contestazioni investono la mancata assegnazione di posti, rimasti liberi all’inizio dei corsi di formazione, che risultano avviati all’inizio del mese di novembre 2018 e sono ormai in corso di avanzato svolgimento;

Rilevato altresì che la graduatoria nazionale in esame – essendo destinata a cinquanta diverse tipologie di specializzazione – è resa ragionevolmente oggetto di scorrimento per “scaglioni”, al fine di assicurare il rispetto sia dell’ordine di graduatoria che delle preferenze espresse dai soggetti interessati, fino all’ultimo momento utile determinato – altrettanto ragionevolmente – dalla data di inizio dei corsi;

Ritenuta, tuttavia, meritevole di considerazione la segnalata carenza di personale medico specializzato, con conseguente interesse anche pubblico alla massima possibile copertura dei posti disponibili, in quanto al mero spostamento all’anno successivo dei fondi assegnati corrisponde un ritardo nella formazione di professionalità, ritenute necessarie per il sistema sanitario nazionale;

Considerato, in ogni caso, che sussistono tempi ristretti per il bilanciamento da effettuare, tra le esigenze da ultimo indicate e l’impossibilità di riaprire l’assegnazione per scaglioni dopo l’inizio dei corsi (o di consentire l’accesso ai corsi stessi non appena si verifichino delle vacanze, sempre possibili a seguito di successive rinunce), essendo intuibili i profili di danno, anche erariale, per l’erogazione di fondi pubblici, destinati alla formazione di professionisti che non seguano poi un regolare e ordinato percorso di formazione, dai tempi prefissati (tenuto anche conto degli effetti “a cascata” di ogni singolo spostamento, ove – per rispettare l’ordine di graduatoria – si consentisse il passaggio nei nuovi posti liberi di coloro che avessero già iniziato altro percorso formativo);

Ritenuto pertanto che il predetto bilanciamento non possa che essere rimesso al prudente apprezzamento dell’Amministrazione, cui compete la scelta di effettuare, o meno, una distribuzione straordinaria dei posti rimasti liberi, senza rimettere in discussione quelli già assegnati (e, quindi, senza osservare l’ordine di graduatoria, per motivate superiori ragioni di interesse pubblico), con individuazione della fase di svolgimento della specializzazione che non consenta più inserimenti tardivi, per insuperabili esigenze formative del personale medico (cfr. in tal senso, sostanzialmente, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1390, la cui formula di accoglimento è appunto condizionata, nel “quando” e nel “quomodo”, a detto “prudente apprezzamento”, tanto da non poter essere diversamente intesa);aP.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone il motivato riesame dell’Amministrazione, in ordine ai tempi utili e alle modalità di possibile riassegnazione

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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