I giudici amministrativi hanno affermato che la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale consente al medico non titolare di borsa di studio di svolgere l’attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi. Pertanto, la mancata assegnazione per tali medici di una borsa di studio risulta, quindi, compensata dalla possibilità di continuare a svolgere una attività libero professionale purché in concreto compatibile con la frequenza della scuola. Si precisa che la competenza a verificare detta compatibilità rispetto agli obblighi formativi, derivanti dalla partecipazione al corso, spetta all’Amministrazione. Infatti, le norme che prevedono cause di incompatibilità, in quanto introducono un’eccezione rispetto al generale diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica, sono da considerare di stretta interpretazione. A sostegno di tale orientamento il Consiglio di Stato ha precisato che la disciplina straordinaria e, dichiaratamente, emergenziale, posta dal DL n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) rende possibile che i medici non usufruiscano della borsa solo in quanto è stato consentito loro di poter ottenere, da altre fonti e attività professionali private non ritenute in concreto incompatibili, il proprio sostentamento (Cons. St., sez. III n.8026/2022).
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