Secondo il Tar Lazio per carenza di formazione specialistica rispetto agli ordinamenti didattici vigenti in Italia, la domanda avanzata dal ricorrente extra comunitario per il riconoscimento del titolo di medico specialista non può essere accolta. In particolare, il ricorrente ha impugnato la nota del Ministero della Salute, con la quale viene negato il riconoscimento in Italia del titolo di medico specialista denominato “Certificato n.643”, corrispondente al titolo di specialista in “pediatria”, conseguito dalla ricorrente nella Federazione Russa presso l’Accademia Statale di Medicina di Voronezh (Federazione Russa). Il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all’articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Inoltre, l’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007. n. 206 prescrive che la durata della formazione medica specialistica non può essere inferiore a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell’allegato V, punto 5.1.3, della Direttiva 2005/36/CE (Riguardo alla formazione specialistica in Pediatria la durata minima prevista è di 4 anni svolti a tempo pieno). Nel caso in esame il corso di specializzazione in pediatria, al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui viene chiesto il riconoscimento, ha previsto una durata degli studi pari a neanche undici mesi, inferiore alla durata di quattro anni prevista per il conseguimento in Italia del titolo di medico specialista in pediatria. Il Tar Lazio ha, infatti, sul punto già affermato (sent. n. 3138/2020), che sino alla emanazione del decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 le carenze da recuperare mediante misure compensative potevano, tra l’altro, riguardare sia il gap temporale (durata minima corso di laurea) sia il gap contenutistico (materie affrontate nel corso di studio all’estero) ma che, in seguito alla entrata in vigore dello stesso decreto è stata, tuttavia, abrogata la lettera a) del comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007, ossia il presupposto relativo al gap temporale, così che “se tale specifico presupposto per l’applicazione delle suddette misure compensative (il gap temporale) è dal -2016- venuto meno, lo stesso non potrà più parallelamente mancare, ab origine, in capo al peculiare titolo (estero, in questo caso) di cui ora si chiede il riconoscimento. Pertanto, con l’abrogazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007, si potrà procedere al riconoscimento generale mediante applicazione di misure compensative dei soli titoli in cui si riscontri un certo gap contenutistico, non anche di quelli in cui si registri altresì un gap di natura temporale: il requisito della durata minima del corso di laurea dovrà pertanto essere sempre indefettibilmente rispettato”.
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