Il Tar Lazio ha affermato che è legittimo il Decreto 14 gennaio 2021 con il quale il Ministero ha determinato gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), nella parte in cui sarebbero lese le competenze professionali dei cardiologi, attribuendole ai radiologi, individuati quali medici responsabili della prestazione diagnostica di RM ed esponendo così anche a gravi rischi per la salute i pazienti. Non risultano pertanto affatto espropriate le competenze e la professionalità del medico cardiologo che restano indispensabili anche nell’esame radiologico di Risonanza Magnetica in ragione del fatto che il radiologo non può non considerare le prescrizioni che da tale professionista derivano.
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