TAR LOMBARDIA (sez. staccata Brescia) – Natura giuridica del certificato rilasciato dal MMG: il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (sentenza nr. 727/14).
La certificazione medica può essere ritenuta comprovante se proveniente da una struttura pubblica, mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista, in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale ad un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data” della prestazione medica. Il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento; non può trascurarsi che il medico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il Sistema Sanitario Nazionale, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega; al contrario, la prescrizione con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato rilasciato.