TAR MOLISE –
Possibilità di scelta del medico di medicina generale da parte
dell’assistito. Con ricorso notificato il 24 ottobre 2006 all’azienda
sanitaria regionale, alla presidenza del consiglio dei ministri ed
alla regione Molise, il ricorrente, medico generico convenzionato con
il servizio sanitario nazionale, residente nel comune di ———-,
impugna il provvedimento del 12 ottobre 2006, con il quale l’azienda
sanitaria regionale non ha accolto la sua richiesta di poter
usufruire delle scelte di assistenza effettuate da cittadini
residenti in altri comuni appartenenti alla stessa azienda sanitaria
regionale; il ricorrente, inoltre, impugna la delibera regionale 3395
del 9 settembre 1996, nella misura in cui tale delibera comporti una
limitazione della possibilità di scelta del medico da parte
dell’assistito, nonché l’articolo 33 commi 3 e 4 dell’accordo
collettivo nazionale di lavoro vigente nella parte in cui prevede che
la scelta del medico debba essere di norma infradistrettuale. Il
ricorrente si duole della decisione aziendale di impedire ad alcuni
assistiti, residenti in altra zona del territorio regionale,
appartenente ad un distretto sanitario diverso da quello nel quale
egli opera, di scegliere l’interessato come proprio medico generale.
Il Collegio ha rilevato che “il richiamato articolo 33 dell’accordo
collettivo nazionale di lavoro dei medici prevede che la libera
scelta del medico avvenga nei limiti oggettivi dell’organizzazione
delle aziende sanitarie locali, come definita dalla regione e che la
regione possa articolare il livello organizzativo dell’assistenza
primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o
distretti. L’ambito di scelta del medico deve essere di norma
infradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione
delle politiche di budget”. Il Collegio precisa peraltro che con
una recente pronuncia, inoltre, il Consiglio di Stato, ha confermato
che la libertà della scelta del medico non può essere illimitata ed
indiscriminata, ma è sottoposta a specifiche disposizioni normative
che regolano l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni
sanitarie, nonché delle risorse finanziarie connesse alle entrate ed
alle uscite del Servizio sanitario Nazionale. Il ricorso è stato
rigettato in quanto infondato (sentenza nr. 413/13).
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