Per la giurisprudenza amministrativa sono ragionevolmente considerate provenienti da pubblico organismo, oltre alle certificazioni rilasciate da una struttura pubblica, le sole certificazioni emesse dal medico di base nell’esercizio della propria convenzione, e cioè in esplicazione dell’attività da questo resa in favore degli utenti iscritti negli appositi elenchi dell’ASL. In altri termini l’attività dei medici convenzionati ha rilievo pubblicistico solo se svolta nei confronti dei loro assistiti, iscritti nell’apposito elenco; e ciò a differenza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture delle ASL e dalle aziende ospedaliere, che non possono discriminare gli utenti in ragione del loro status o per l’assenza di un regolare titolo di soggiorno. Pertanto, l’attività resa dai medici convenzionati al di fuori del detto ambito è qualificabile a tutti gli effetti come libero-professionale, con la conseguenza che le relative certificazioni in nulla si differenziano da quelle emesse dagli altri liberi professionisti non convenzionati.
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