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Tar Puglia: revoca dell’incarico di Continuità Assistenziale

TAR PUGLIA – Revoca dell’incarico di Continuità
Assistenziale: difetto di giurisdizione del TAR. Il ricorrente è
un medico convenzionato per la medicina di base, scelto da un numero
di assistiti superiore a 650; – titolare sin dal 1991 di un incarico
di Continuità Assistenziale presso il presidio sanitario di ——-,
per 12 ore settimanali (cd. guardia medica). Egli ha impugnato i
provvedimenti con i quali la ASL dichiarava tale ultimo incarico
cessato per non aver il —– accettato il completamento orario fino
alla concorrenza di almeno 24 ore settimanali (con conseguente
cessazione della convenzione nell’assistenza primaria, o di base):
ciò, in applicazione dell’art. 65, commi 1, 3 e 8 dell’ACN 2009.
Il TAR ha ritenuto, pertanto, “che le controversie ad esso inerenti
spettano alla cognizione del Giudice ordinario, la cui giurisdizione
non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del Giudice
amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista
denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal
suddetto rapporto, l’illegittimità di atti e provvedimenti
adottati dall’Amministrazione, tenuto conto dell’inidoneità di
tali atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto
soggettivo costituite con il menzionato rapporto privatistico e della
conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del Giudice
ordinario, sia pure al limitato fine della loro eventuale
disapplicazione, sicché la natura privatistica dei rapporti di
lavoro parasubordinati intercorrenti tra le A.S.L. ed i medici
convenzionati esterni comporta la assoggettabilità alla
giurisdizione ordinaria delle relative controversie>> (fra le
molte, T.a.r. Lazio Roma, III, 2 agosto 2012, n. 7208; nello stesso
senso T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 7 giugno 2012, n. 553; Cassazione
civile, sez. lav., 13 aprile 2011, n. 8457; Cassazione civile, sez.
un., 7 luglio 2009; n. 15847)”
.
Pertanto il TAR ha ritenuto, in
definitiva, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
atteso il difetto di giurisdizione (sentenza nr. 2080/13).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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