TAR SICILIA (Palermo) – Dirigenza medica: posizioni di vantaggio consolidate negli anni non meritevoli di tutela – 1. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2012, e depositato in successivo 9 marzo, il dott. ——- ha impugnato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico biennale di medico autorizzato, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/01, per lo svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti di categoria A e B: nella parte in cui consente la partecipazione a personale esterno all’azienda, e nella parte relativa alla determinazione del compenso annuo. Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento indicato, nella parte in cui consente la partecipazione alla selezione pubblica a personale esterno all’azienda, e nella parte relativa alla determinazione del compenso annuo. Il Collegio rileva che non può peraltro fare a meno di ribadire quanto osservato in sede di delibazione cautelare del fumus boni iuris: la pretesa dell’odierno ricorrente, che ha svolto per anni l’attività in questione in forza di affidamenti diretti e successive proroghe, è volta a non perdere una posizione acquisita negli anni, in forza di una sorta di “diritto di insistenza” che investirebbe sia il trattamento economico, che l’individuazione del beneficiario dello stesso. Nel momento in cui l’Azienda resistente ha invece interrotto un simile modus operandi, agendo sul duplice piano della apertura anche a sanitari esterni dei concorrenti all’incarico (con una estensione soggettiva che, peraltro, è anche garanzia di maggiore professionalità, considerata la possibilità di operare la selezione fra un maggior numero di diverse professionalità), e del contenimento della spesa, la reazione di chi in tal modo perde una posizione di vantaggio consolidatasi negli anni non appare assistita da alcuna delle disposizioni invocate, che contrariamente a quanto dedotto non impediscono alle Aziende sanitarie la possibilità di attingere anche al personale esterno, né di stabilire un compenso inferiore al preteso minimo indicato in ricorso. Il ricorso introduttivo, ed il ricorso per motivi aggiunti, sono stati pertanto respinti (sentenza nr. 1311/13)
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