SENTENZA TAR TOSCANA (Firenze) – Non esiste nell’ordinamento alcuna norma che garantisca ai medici che svolgono la libera professione intramuraria un minimo di ore per la stessa – La Regione Toscana, con deliberazione di Giunta 20 luglio 2009, n. 638, ha introdotto nuove disposizioni per regolamentare le modalità di accesso alle liste di attesa per prestazioni chirurgiche. In particolare ha stabilito di integrare le liste di prenotazione dei pazienti in regime istituzionale con le liste di attesa per l’attività chirurgica liberamente scelta dall’assistito, istituendo un unico registro di prenotazione degli interventi chirurgici programmati in regime ospedaliero al fine di garantire un unico tempo di attesa per l’accesso alle prestazioni, indipendentemente dalla modalità istituzionale o liberoprofessionale scelta dall’assistito. La delibera impugnata violerebbe l’art. 15 quinquies, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poiché da un lato stravolgerebbe l’unico criterio individuato dalla legge per definire un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e liberoprofessionale, ovvero il volume di prestazioni individuali effettuabili da ogni dipendente, e dall’altro nuovamente si porrebbe in contrasto con le prerogative della contrattazione collettiva cui la stessa legge demanda il compito di definire detto equilibrio.
Il Collegio rileva che “se poi attraverso la censura in esame si intende tutelare la persistenza di un certo volume dell’attività libero professionale, la quale potrebbe diminuire in conseguenza del provvedimento gravato, ebbene tale interesse non può ricevere alcuna protezione giuridica poiché appartiene all’area del mero fatto. La normativa invocata dai ricorrenti tutela infatti in via prioritaria il corretto ed efficiente funzionamento del servizio sanitario pubblico, riconoscendo ai dirigenti medici la possibilità di esercitare attività in regime di libera professione a condizione, però, che i volumi previsti di prestazioni in regime istituzionale vengano comunque assicurati. In altri termini, l’oggetto di protezione primaria della norma legislativa é il funzionamento efficiente del servizio sanitario in regime istituzionale, mentre l’interesse dei dirigenti medici ad esercitare un certo volume di attività in regime di libera professione è riconosciuto in via secondaria e subordinatamente all’espletamento delle funzioni istituzionali ed al mantenimento di un certo volume di prestazioni rese in tale regime. Il loro interesse pertanto a che gli interventi in regime di libera professione non diminuiscano oltre una certa soglia non è tutelato dalla legislazione e appartiene all’area del mero fatto, ed è perciò insuscettibile di ricevere protezione giuridica”. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte respinto (sentenza nr. 835/13).
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