Tar Toscana Sentenza n. 524/18 – Medici militari

Tar Toscana Sentenza n. 524/18 – Medici militari – Il medico militare collocato in  aspettativa per motivi si salute non è abilitato al  rilascio delle certificazioni mediche per il rinnovo ed il conseguimento della patente di guida. Infatti l’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada) prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, propedeutici al rilascio della patente di guida, è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente o, anche e tra l’altro, da un “medico militare in servizio permanente effettivo”; è evidente che il militare collocato in aspettativa per motivi di salute, come avvenuto per il ricorrente, non è più nella posizione di “medico militare in servizio militare effettivo“, venendo meno il presupposto indispensabile perché il Sig. -OMISSIS- possa continuare a rilasciare le certificazioni in relazione alle quali era stato abilitato.

FATTO E DIRITTO: (Omissis), capitano ufficiale medico,  propone ricorso contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Ministero della Difesa per l’annullamento del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Centro, Ufficio 4, Ufficio Motorizzazione Civile di-OMISSIS-, Sezione coordinata di -OMISSIS- prot. 9487 del 17 gennaio 2018. Con il ricorso il Capitano -OMISSIS-, in qualità di ufficiale medico, presso il “-OMISSIS-° Reggimento -OMISSIS-. “-OMISSIS-”, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato la sospensione temporanea del codice di identificazione, necessario per il rilascio delle certificazioni mediche per il rinnovo ed il conseguimento della patente di guida, a causa del collocamento in aspettativa per motivi sanitari dello stesso ricorrente.Si è evidenziato che il Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di medico militare, è abilitato a certificare il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida, ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e, ciò, in quanto titolare di un codice di identificazione attribuito dall’Ufficio della Motorizzazione civile di -OMISSIS-.La Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale, in data 23 ottobre 2017, ha dichiarato l’Ufficiale non idoneo al servizio militare incondizionato (s.m.i.) per il periodo di 180 giorni, dopo aver riscontrato un’”obesità di I classe da ricontrollare”. Il Comandante del Reggimento ha comunicato all’interessato l’avvio del procedimento di collocamento in aspettativa – avendo egli già usufruito dei giorni di licenza ordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 905 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010) – “per motivi sanitari”.

A seguito di ciò l’Ufficio della Motorizzazione, con atto comunicato in data 17 gennaio 2018, ha disposto la sospensione temporanea del codice di identificazione assegnato, con la seguente motivazione: “A seguito della comunicazione prevenuta a questo ufficio da parte del Comandante del -OMISSIS-° RGT -OMISSIS- “-OMISSIS-” in data 17/01/2018, si comunica che l’Ufficio scrivente, in attuazione di quanto previsto al comma 3 art. 1 del D.D. 31/01/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha proceduto alla sospensione temporanea del codice di identificazione (-OMISSIS-)”. Il TAR Toscana ha affermato che in primo luogo è necessario evidenziare che la manifesta infondatezza del ricorso, consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dalle Amministrazioni ora costituite. E’, infatti, infondato il primo motivo con il quale si sostiene che le Amministrazioni intimate avrebbero erroneamente interpretato l’art. 119 del codice della strada e l’art. 1, comma 3, del Decreto ministeriale del 31 gennaio 2011, in quanto in detta disposizione non sarebbe previsto alcun automatismo tra la posizione del militare ed il mantenimento della funzione certificatoria. E’ necessario premettere che l’art. 119, co. 2 prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, propedeutici al rilascio della patente di guida, è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente o, anche e tra l’altro, da un “medico militare in servizio permanente effettivo”. L’art. 1, comma 1, del Decreto 31 gennaio 2011, espressamente prevede che il rilascio del codice di identificazione possa avvenire solo nei confronti dei “medici militari in servizio permanente effettivo”. Ciò premesso è evidente che il militare collocato in aspettativa per motivi di salute, come avvenuto per il ricorrente, non è più nella posizione di “medico militare in servizio militare effettivo“, venendo meno il presupposto indispensabile perché il Sig. -OMISSIS- possa continuare a rilasciare le certificazioni in relazione alle quali era stato abilitato.

In questo senso deve, peraltro, essere interpretato anche l’art. 1, co. 3 del decreto sopra citato, nell’ambito del quale disciplina le situazioni di inibizione pro-tempore dell’attività istituzionale dei medici dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria. A conferma di ciò sono anche gli art. 2 e 3 del sopra citato decreto che, pur consentendo ai medici in quiescienza di poter svolgere le funzioni di certificazione di cui si tratta, subordinano il rilascio della relativa titolarità allo svolgimento di un successivo e differente procedimento, nell’ambito del quale i medici che richiedono il codice di identificazione di cui si tratta, devono attestare di avere svolto l’attività di accertamento alla guida negli ultimi dieci anni. Dalla medesima dichiarazione deve, altresì, risultare l’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l’attività certificativa. Ne consegue che venendo meno lo status del servizio permanente effettivo a seguito del collocamento in aspettativa del ricorrente, l’Amministrazione non poteva che sospendere la capacità di rilasciare le certificazioni della patente di guida. Altrettanto irrilevante è l’esame specifico della patologia in relazione alla quale il ricorrente è stato posto in aspettativa e, ciò, considerando che l’unico dato che rileva è il venir meno del presupposto relativo al “servizio permanente ed effettivo”, così come richiesto dalle sopra citate disposizioni. La censura sopra citata è, pertanto, respinta. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge).

Ciao

Marcello Fontana

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.