TAR VENEZIA – La diagnosi è piena espressione della discrezionalità tecnica del medico e non può essere cancellata dal verbale di pronto soccorso (sentenza nr. 441/14).
FATTO: la ricorrente chiedeva che venisse cancellata definitivamente la diagnosi scritta il 7 settembre 2013 presso il pronto soccorso dell’ospedale di —- ritenuta pubblica, gravissima e infamante nei riguardi della stessa. L’ASL nel denegare l’istanza ha affermato la impossibilità di dare seguito alla domanda in quanto il verbale di pronto soccorso, una volta concluso, non sarebbe più modificabile e che per quanto riguarda la preoccupazione espressa dalla ricorrente relativa al timore che i dati clinici possano essere visti da altri ha rassicurato sul vincolo della segretezza a tutela della privacy, relativa ai dati clinici dei pazienti, a cui è tenuto tutto il personale sanitario indistintamente.
DIRITTO: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha dichiarato che il ricorso é inammissibile, in quanto la diagnosi medica è piena espressione della discrezionalità tecnica del sanitario che la elabora secondo scienza e coscienza assumendone la paternità, e rispondendone di fronte ai terzi, costituendo tale valutazione esercizio della professione, nonché diritto inalienabile del medico, impegnando la diretta responsabilità professionale ed etica, riconoscendosi al medico autonomia nella programmazione, nella scelta e nell’applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto, di fronte alla quale non si staglia alcuna posizione differenziata di interesse legittimo tutelabile avanti il giudice amministrativo; eventualmente l’unica domanda proponibile può essere quella relativa a un risarcimento del danno derivante dalla mancata cura dell’infermità sofferta