Trasferimenti di studenti provenienti da Atenei esteri

Tar Lazio  – Trasferimenti di studenti provenienti da Atenei esteri – Il Tar Lazio ha  dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Infatti la domanda cautelare è stata accolta vista la sentenza n. 885/14 del Tar Lazio che ha affermato che “il trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo … non risulta normativamente sottoposto alla effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella richiesta per l’iscrizione al primo anno di corso nell’università comunitaria di provenienza”. (Sentenza n.10846/15)

FATTO E DIRITTO:  H. L. ricorre  contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma, per l’annullamento previa sospensiva del dr. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante “Bando di concorso D.M. 5 febbraio 2014, n. 85” che disciplina le modalità di partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero (in particolare dall’Università cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana – Albania) ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia e del provvedimento di diniego prot. 0013034/2014 del 9 maggio 2014 emesso dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con cui è stato comunicato alla ricorrente che “la sua istanza non può trovare accoglimento poiché il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato in base alla legge 2 agosto 1999, n. 264 al superamento del test di ingresso”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e successivo.  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Infatti con decreto monocratico 2249/2014, confermato con ordinanza collegiale n. 2530/2014 del 05.06.2014, la domanda cautelare è stata accolta vista anche la sentenza n. 885 del 2014 del Tar Lazio che ha affermato che  il trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo … non risulta normativamente sottoposto alla effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella richiesta per l’iscrizione al primo anno di corso nell’università comunitaria di provenienza. Si fa inoltre riferimento al fatto che il Consiglio di Stato, Sezione VI – in sede cautelare sull’appello proposto dall’Avvocatura dello Stato avverso l’ordinanza di I grado n. 2530/2014 – ha ritenuto l’appello improcedibile per il venire meno alla coltivazione dell’appello in quanto la parte appellata risulta documentalmente essere stata immatricolata presso l’Università di Tor Vergata per altro contenzioso pendente

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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