Trasferimenti di studenti provenienti da Atenei esteri

Trasferimenti di studenti provenienti da Atenei esteri – Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche a prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

FATTO: O. V. C., ha proposto ricorso contro il provvedimento di diniego inoltrato in via telematica in data 9 giugno 2014 dall’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"., con cui  gli é stato comunicato che "al momento si può accedere all’Università di Tor Vergata solo attraverso i test di ingresso e quindi la sua domanda non poteva essere presa in considerazione".O.V.C ha chiesto l’annullamento del  DR. n. 364 del 7 febbraio 2014 "Bando di concorso d.m. 5 febbraio 2014 n. 85" ("ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia —corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria") che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero, (in particolare dall’Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana — Albania) ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia. O. V. C ha chiesto di ottenere il trasferimento al IV anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta.

DIRITTO: Il TAR Lazio ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Ateneo resistente alla domanda di trasferimento di parte ricorrente, proveniente da Università straniera, ad anno successivo al primo del corrispondente corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria/ corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso il suindicato Ateneo italiano, fondato sulla motivazione che “il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato, in base alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, al superamento del test d’ingresso”. Infatti sotto tale profilo, la decisione n.1/2015 dell’Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali, ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art.4 della legge 2 agosto 1999, n.264 sia quella secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche a prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale. In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30), unicamente all’ “ indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato” (dec.cit., p.34).Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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