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Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Tar Lazio Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere – La limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche a prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale. (Sentenza n. 8508/15)

FATTO: La controversia verte sulla legittimità del diniego opposto dall’Ateneo resistente alla domanda di trasferimento di parte ricorrente, proveniente da Università straniera, ad anno successivo al primo del corrispondente corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria/ corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso il suindicato Ateneo italiano, fondato sulla motivazione che “il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato, in base alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, al superamento del test d’ingresso”. In particolare L. A ricorre contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l’accertamento del diritto ad ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l’Università cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana – Albania.

DIRITTO: La limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche a prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale. In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad. Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” subordinatamente unicamente all’ “indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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