• Home
  • Sentenze
  • Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Consiglio di StatoTrasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere – Il Collegio ritiene che limitare l’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della facoltà di medicina e chirurgia e, nella specie, del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, risulti contrastante con il principio comunitario delle libera circolazione. Nessun ateneo, conseguentemente, può opporre all’istanza di trasferimento il solo fatto del mancato superamento dei test di accesso, dovendo invece l’ateneo valutare, per ogni singola istanza, i contenuti del periodo formativo svolto all’estero, nel rispetto dei posti disponibili stabiliti da ogni singola università per i trasferimenti agli anni di corso successivi al primo, con riguardo alla laurea che si intende conseguire.Sentenza n. 4557/15

FATTO: M. C. ha proposto ricorso contro l’Università degli Studi di Cagliari e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la riforma della sentenza n.379 del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI (Sezione Prima) del 21 maggio 2014. Il ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento del diritto ad ottenere l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea di cui alla domanda di trasferimento e del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del diniego.  Il ricorrente, iscritto al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana, aveva presentato, il 30 luglio 2012, domanda di trasferimento e iscrizione al secondo anno del corrispettivo corso di laurea dell’Università di Cagliari per l’anno accademico 2012-2013.

DIRITTO: L’appello è fondato. Con la sentenza n.1 del 28 gennaio 2015, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui l’istanza di trasferimento presentata da uno studente iscritto presso un’università straniera, volta ad ottenere l’iscrizione ad un anno successivo al primo di un corso di laurea a numero chiuso, è meritevole di accoglimento. Ciò nel rispetto del numero di posti disponibili per il trasferimento, secondo quanto stabilito dall’università in sede di programmazione in relazione a quel corso di laurea, e a seguito di valutazione, da parte dello stesso ateneo, del periodo e dei contenuti di formazione svolti all’estero. Non è, pertanto, possibile impedire il richiesto trasferimento, condizionandolo al superamento del test di ingresso al primo anno del corso di studi. In tal senso, peraltro, si è già espressa questa Sezione con la sentenza n.2228 del 4 maggio 2015 e con la sentenza n. 2746 del 4 giugno 2015, dal cui contenuto non sussistono motivi per discostarsi. La citata Adunanza Plenaria ha, del resto, chiarito che i test di accesso hanno come obiettivo di valutare la preparazione di colui che, terminata la scuola superiore, deve entrare nell’università, mentre per quelli iscritti in altri atenei stranieri o italiani, che sono cioè già’ inseriti nel sistema universitario, non vi è tale esigenza, quanto semmai di accertare l’impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute.

Questo Collegio ritiene, quindi, che limitare l’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della facoltà’ di medicina e chirurgia e, nella specie, del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, risulti contrastante con il principio comunitario delle libera circolazione. Nessun ateneo, conseguentemente, può opporre all’istanza di trasferimento il solo fatto del mancato superamento dei test di accesso, dovendo invece l’ateneo valutare, per ogni singola istanza, i contenuti del periodo formativo svolto all’estero, nel rispetto dei posti disponibili stabiliti da ogni singola università per i trasferimenti agli anni di corso successivi al primo, con riguardo alla laurea che si intende conseguire).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.