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Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere

Tar Lazio Sentenza n. 6908/16 – Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere – Il Tar Lazio ha affermato che “la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimata solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. numero chiuso in ambito nazionale”.

FATTO E DIRITTO: I ricorrenti propongono ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma La Sapienza – per l’annullamento del provvedimento di diniego inoltrato in via telematica dall’Ateneo “Sapienza – Università di Roma” con cui l’Università comunicava alla Sig.ra T. che “in merito alla sua richiesta di nulla osta al trasferimento presso questa Università, si fa presente che, il bando per l’a.a. 2014/2015, emanato con D.R. 357 del 07/02/2014, prevede all’art. 1 comma 5 in conformità alle disposizioni dell’allegato 2 del D.M. 05/02/2014 n. 85, che i candidati che provengono da Università straniere sono tenuti comunque a sostenere la prova di ammissione e del D.R. n. 375 del 7 febbraio 2014 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia” che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero, ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia. Con decisione n. 1/2015, depositata in data 28.01.2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con l’ordinanza n. 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n.264, sia quella, sempre sostenuta dalla Sezione III bis del Tar Lazio, secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimata solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

(Riproduzione riservata)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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