Trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.3.16 è stato pubblicato il decreto 10 marzo 2016 recante “Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida”. In particolare si è ritenuto necessario introdurre una disposizione che inibisca l’attività certificativa di cui all’art. 119 del codice della strada a sanitari non più in possesso del requisito di onorabilità in seguito a condanna per delitti contro la fede pubblica. Tutto questo considerata la necessità di tutelare il generale rispetto delle norme in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore anche in funzione di garanzia dell’ordine pubblico nonché della sicurezza e della fede pubblica, esigenza garantita dall’assenza di condanne penali. L’art. 2 del provvedimento prevede infatti che “con provvedimento del direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la revoca dei codici di identificazione rilasciati a medici non più in possesso del requisito dell’onorabilità in seguito a condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero anche con sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale. Non potrà essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice”
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