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Trasmissione telematica dei certificati: la circolare del ministro Brunetta

Il 23 febbraio 2011 è stata emanata la Circolare n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta recante “art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni”.

Nella Circolare in particolare si evidenziano gli aspetti relativi alla responsabilità dei medici in caso di violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati. Si ribadisce che affinché si possa configurare un’ipotesi di illecito disciplinare debba ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza dell’obbligo di trasmissione per via telematica sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa che risulta escluso “nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico”. La circolare inoltre con riferimento alla applicazione delle sanzioni richiama i "criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti
collettivi di riferimento", da applicare "anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l’art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato".

In proposito si rammenta che la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazioni di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati. La Circolare in proposito evidenzia che “i contratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell’incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non può tenersi conto ai fini di altro procedimento disciplinare delle sanzioni già irrogate”.

Autore: Redazione FNOMCeO

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