Tribunale di Pistoia Sent. n. 595/2021 – Responsabilità medica

Il chirurgo specializzato in medicina estetica è soggetto all’obbligazione non di fornire le cure al paziente, quanto di migliorarne le imperfezioni fisiche e meramente estetiche. Pertanto, tale disciplina chirurgica si presta ad essere considerata più come fonte di un’obbligazione di risultato, che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non per ottenere dal medico solo la mera rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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