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Vaccini Covid: a distanza di tre giorni, il Ministero aggiorna ancora il modulo del consenso informato. Dalla FNOMCeO piena condivisione: “Le competenze non possono estere stabilite con un Decreto Legge ma sono il frutto di un percorso formativo”

“Piena condivisione dell’ultimo aggiornamento del modulo di consenso informato per il vaccino anti-Covid, elaborato dalla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute”.

A esprimerla, il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, commentando la circolare inviata ieri dal Ministero.

Rispetto alla precedente versione – quella del 25 marzo – si chiarisce che, “relativamente alla firma del consenso alla vaccinazione Covid-19, la presenza del secondo professionista sanitario non è indispensabile in caso di vaccinazione in ambulatorio o altro contesto ove operi un singolo medico, al domicilio della persona vaccinanda o in stato di criticità logistico-organizzative”.

“Il Ministero ribadisce la centralità del ruolo del medico nella raccolta del consenso informato: sua è la firma in calce al modulo, perché sua è la responsabilità professionale di effettuare l’anamnesi del paziente, valutarne lo stato di salute e l’eleggibilità alla vaccinazione, considerate le patologie attuali e pregresse e le terapie in corso – spiega Anelli -. Nel nuovo modulo, la premessa fondamentale al consenso è infatti l’aver riferito al medico le patologie, i medicinali assunti, l’aver posto domande in merito al vaccino e al proprio stato di salute, ottenendo risposte esaurienti e comprensibili e, in generale, l’aver ricevuto e recepito una corretta e chiara informazione. Sarà poi il medico curante a dover essere messo al corrente degli eventuali effetti collaterali. E, per monitorare che non si verifichino reazioni avverse immediate, e soprattutto per poter intervenire prontamente, si chiede infine al paziente di rimanere nella sala d’aspetto del medico per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino”.

“Tutte queste funzioni e competenze sono proprie del medico – continua Anelli -. In sua assenza, chi gestirà le reazioni avverse? Chi si prenderà la responsabilità di vaccinare anche in concomitanza di patologie o terapie, o, al contrario, di rifiutare la vaccinazione? Esiste, è vero, un modulo con le domande standard da porre al paziente: ma nessun modulo, nessun algoritmo potrà mai sostituire l’occhio del clinico, le conoscenze e le competenze acquisite con undici anni di studi specifici. Nessuna barratura di casella, nessun testo prestampato, nessun click potrà standardizzare la salute delle persone. Né, tantomeno, esonerare gli operatori dalla responsabilità professionale. Le competenze non possono essere stabilite con un Decreto Legge, ma sono il frutto di un percorso formativo.” .

“Ribadiamo che le agenzie regolatorie dei farmaci, tra le quali le nostre Ema e Aifa, demandano la somministrazione dei vaccini alla prescrizione del medico. In questa fattispecie, la prescrizione è assolta con l’anamnesi, la valutazione clinica, la raccolta del consenso informato – conclude Anelli -. Resta irrisolto, in assenza del medico, il tema delle complicanze che, secondo le agenzie regolatorie, dovrebbe prevedere il suo urgente intervento. Questo scenario, insomma, in carenza di forti premesse giuridiche apre anche un nuovo fronte sul versante assicurativo e del risarcimento del danno”.  

 

Ufficio Stampa e Informazione FNOMCeO
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29/03/2021

Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO

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