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Verifica del consenso informato in una operazione routinaria ed ambulatoriale

Cassazione Civile – Verifica del consenso informato in una operazione routinaria ed ambulatoriale. La Corte di Cassazione ha affermato che la verifica del consenso in una operazione routinaria ed ambulatoria per prassi avviene attraverso un colloquio orale, peraltro con un paziente già noto e curato, in epoca precedente. La prova orale è stata provata sia attraverso la produzione del sintetico modulo del consenso informato sia attraverso testimonianze qualificate come quella del prof. R. in merito alla prassi di formazione del consenso stesso. (Sentenza n. 6439/15)

FATTO: La CORTE di appello di PALERMO con sentenza pubblicata in data 8 ottobre 2012, ha rigettato l’appello proposto da S.V., confermando la sentenza del tribunale di Palermo del 26 febbraio 2004 e condannando l’appellante a rifondere alle parti appellate C.G. ed AZIENDA universitaria POLICLINICO —– le spese del grado.Per quanto qui ancora interessa la CORTE PALERMITANA considerava come punto decisivo il dedotto profilo della mancanza del consenso informato sullo intervento chirurgico, a fronte di una sottoposizione alle cure dei sanitari del policlinico eseguita soltanto per la esecuzione di esami che non avrebbero dovuto comportare alcuno specifico intervento finalizzato alla eliminazione di una fistola nella mucosa perianale.La CORTE, anche avvalendosi di un recente arresto della CASSAZIONE – nella sentenza n 16543 del 2011 – ha ritenuto che la eliminazione della infezione che affliggeva lo S. da oltre un anno, avvenne con il consenso informato circa la possibilità della eliminazione a mezzo di un intervento routinario ambulatoriale, ove la situazione di pervietà dell’ano lo avesse consentito. Detto intervento era dunque avvenuto nel rispetto del diritto al consenso informato e non vi era prova che l’intervento invasivo avesse determinato una lesione colposa della salute, posto che venne condotto con diligenza e perizia da parte dei sanitari, come si legge a ff 9 della motivazione. Contro la decisione ricorre S.V. deducendo tre motivi di censura, ha resistito la UNIVERSITA’ DI PALERMO chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO: La Corte di Cassazione ha evidenziato che  la CORTE PALERMITANA al paragrafo 4 della motivazione ha compiuto una analisi congrua ed esente da errori su punti decisivi, esaminando la condotta del medico C. antecedente, contestuale e successiva allo atto chirurgico, ha quindi preso in esame le indicazioni tecnico scientifiche fornite dai consulenti, ed alla fine ha concluso che la ricostruzione dei fatti non ha evidenziato la responsabilità del medico per un intervento maldestro o imperito, costituente, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, un inadempimento imputabile e non giustificato dell’obbligo di garanzia per la salute del paziente. Il medico ha dato la prova di avere eseguito, con il consenso del paziente, un intervento a regola d’arte, considerando che nei successivi dieci anni a seguire non si è verificata alcuna recidiva della patologia, risulta infondata la tesi della mancata prova positiva da parte del medico in relazione alla efficienza ed all’impegno prestato in favore della salute del paziente. La verifica del consenso,in una operazione routinaria ed ambulatoria, per prassi avviene attraverso un colloquio orale, peraltro con un paziente già noto e curato, in epoca precedente. La prova orale, è stata provata sia attraverso la produzione del sintetico modulo del consenso informato sia attraverso testimonianze qualificate come quella del prof. R. in merito alla prassi di formazione del consenso stesso. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.V. a rifondere alla resistente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO le spese del giudizio di cassazione)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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