Corte dei Conti Liguria – Violazione del rapporto di esclusività – Il Collegio ha affermato che gli elementi probatori esaminati rendono evidente che il convenuto, pur essendo legato alla ASL n. 5 “Spezzino” da rapporto di lavoro esclusivo, ha svolto accanto all’attività intramuraria, per la quale era stato autorizzato, una rilevante attività professionale in orari e in studi diversi da quelli autorizzati, violando in modo consapevole e volontario l’obbligo assunto nei confronti dell’Azienda sanitaria di “svolgere a tempo pieno e con impiego esclusivo” le funzioni di primario ospedaliero. Sentenza n. 45/15
FATTO: Con atto di citazione, depositato il 20 novembre 2014, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Umberto P. R. per sentirlo condannare al risarcimento, in favore della Azienda Sanitaria locale (ASL) n. 5 “Spezino”, del danno di euro 205.447,43 (
DIRITTO: Ritenuto, sulla base dei suindicati elementi probatori, che il dott. R. ha violato il rapporto di esclusività svolgendo, di fatto, un’attività libero professionale "extramoenia" in almeno tre ambulatori medici non dichiarati all’A.S.L. n. 5 "Spezzino", il Procuratore regionale contesta al dott. R. di avere indebitamente percepito dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2013 parte della retribuzione e le indennità legate al rispetto del vincolo dell’esclusività, causando un danno patrimoniale all’Azienda sanitaria, calcolato nella somma complessiva di euro 157.205,69, oltre alla rivalutazione, come rappresentato in dettaglio nella tabella riassuntiva della relazione di polizia erariale della G.d.F. (produzioni della Procura, doc. n. 1, pagg. 17 e 18). I militari della Guardia di Finanza hanno inoltre accertato che il R., pur avendo richiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione intramuraria per un’ora al giorno, tre giorni la settimana, in realtà visitava dal lunedì al sabato, quattro giorni su sei, per oltre due ore, prendendo appuntamenti distanziati di mezz’ora, come risulta dalle agende degli appuntamenti rivenute dalla G.d.F. nello studio di La Spezia e dalle pagine scaricate dal sito internet "idoctors.it”, del cui contenuto si è dettagliatamente riferito nell’esposizione del fatto. Gli elementi probatori sopra esaminati rendono evidente che il convenuto, pur essendo legato alla ASL n. 5 “Spezzino” da rapporto di lavoro esclusivo, ha svolto accanto all’attività intramuraria, per la quale era stato autorizzato, una rilevante attività professionale in orari e in studi diversi da quelli autorizzati, violando in modo consapevole e volontario l’obbligo assunto nei confronti dell’Azienda sanitaria di “svolgere a tempo pieno e con impiego esclusivo” le funzioni di primario ospedaliero. Di conseguenza, lo stesso ha beneficiato indebitamente del più favorevole trattamento economico spettante ai medici che intrattengono con l’Amministrazione ospedaliera rapporto di lavoro esclusivo, cagionando alla ASL un danno corrispondente alla differenza tra quanto percepito in rapporto di esclusività e quanto avrebbe dovuto percepire in regime di non esclusività. Appare significativo che il legislatore abbia previsto, in caso di violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni sanitarie, la “restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo” istituito per l’esclusività del rapporto (art. 72, comma 7, l. n. 448/1998). La Sezione ritiene, pertanto, in parziale accoglimento della domanda attrice, che il convenuto debba essere condannato, in favore della ASL n. 5 “Spezzino”, al pagamento della somma complessiva di euro 158.905,19 (
