Violazione del regime normativo c.d. intramoenia

Corte dei Conti Lombardia Sent. n. 3/17- Violazione del regime normativo c.d. intramoenia – La Corte ha affermato che “sussiste la responsabilità amministrativa nei confronti del medico dipendente dal S.S.N, nella ipotesi in cui percepisca la retribuzione prevista per i dirigenti in rapporto di esclusività, nonostante il contestuale svolgimento di attività professionale extramuraria presso il proprio studio privato, in palese ed immediata infrazione della disciplina vigente”.

FATTO E DIRITTO: Con atto di citazione depositato in data 27 maggio 2016, la Procura ha convenuto in giudizio la Sig.ra P. M., per sentirla condannare al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, della somma complessiva di euro 26.311,85, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per il danno erariale arrecato con condotte illecite. In sintesi, dalle indagini effettuate dai Carabinieri e dal conseguente procedimento penale che ne è conseguito sono emerse, ad avviso del Requirente, diverse condotte illecite poste in essere dall’odierna convenuta consistenti  “… nell’aver svolto arbitrariamente l’attività di libera professione in regime di extramoenia … – pur avendo scelto … di esercitare la libera professione intramoenia … – nonché nell’aver omesso di comunicare a tale Ente le proprie prestazioni professionali effettuate …”. Alla dott.ssa P. M. è contestata l’indebita percezione di emolumenti stipendiali per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2014 avendo svolto in questo arco temporale attività libero professionale in regime di extramoenia, nonostante avesse invece scelto il regime intramoenia. Il Collegio dopo un attento esame degli atti sopra riportati, ritiene che la sussistenza dei fatti illeciti attribuiti alla convenuta, e la loro giuridica qualificazione intervenuta in sede penale, appaiono inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione, data la loro evidenza. In sostanza, da tutti gli atti del procedimento penale risulta evidente che la convenuta P. M., nonostante avesse liberamente scelto la libera professione intramoenia, ha invece svolto attività extramoenia mai avallata dalla Azienda di appartenenza, la quale non ha mai autorizzato, esplicitamente, implicitamente, tacitamente o di fatto, tale parallela attività privata.  La Corte ha affermato che sussiste la responsabilità amministrativa nei confronti del medico dipendente dal S.s.n., nella ipotesi in cui percepisca la retribuzione prevista per i dirigenti in rapporto di esclusività, nonostante il contestuale svolgimento di attività professionale extramuraria presso il proprio studio privato, in palese ed immediata infrazione della disciplina vigente ; va rilevato che le norme violate, nel caso di specie, dalla convenuta sono sia l’art.15-quater, co.5, d.lgs. n.502 del 1992, sia  l’art.1, co.5, l. n. 662 del 1996, in base al quale “… l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale … è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale extramuraria”, sia il primo periodo del comma 7 dell’art. 72 della legge n. 448 del 1998, secondo cui “i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito … ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza”. Di conseguenza, il danno erariale derivante dalla violazione del regime intramoenia liberamente scelto dalla convenuta, alla stregua delle predette argomentazioni, può essere in questa sede quantificato, in sintonia con la richiesta avanzata dal Requirente, in complessivi euro 25.791,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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