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Contagio da emotrasfusione – Esistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante fra l’omissione dei controlli e il contagio

Cassazione Civile  – Contagio da emotrasfusione – Esistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante fra l’omissione dei controlli e il contagio – La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l’unicità dell’evento lesivo consistente nella lesione dell’integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del Ministero della Salute per il contagio verificatosi negli anni tra il 1979 e il 1989, stante l’avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni. Sentenza n. 20934/15

FATTO: I fratelli T.M., L., B., A., An. e C., in proprio e quali eredi dei genitori T.P. e F.M., convennero in giudizio il Ministero della Salute deducendo che, nel periodo aprile-maggio 1985, il padre Paolo era stato sottoposto a trasfusioni, a seguito delle quali aveva contratto un’infezione da virus HIV, che ne aveva determinato il decesso nell’anno (OMISSIS); aggiunsero che la madre – infettata dal marito – era deceduta nell’anno (OMISSIS); chiesero pertanto il risarcimento dei danni loro spettanti sia iure hereditatis che iure proprio.

DIRITTO: In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l’unicità dell’evento lesivo consistente nella lesione dell’integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del Ministero della salute per il contagio verificatosi negli anni tra il 1979 e il 1989, stante l’avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni, individuabile nel (OMISSIS), con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso Ministero la prova dell’adozione di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica; da ciò consegue che, non risultando forniti elementi idonei a superare tale presunzione, deve affermarsi l’esistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante fra l’omissione dei controlli e il contagio e, più in generale, degli elementi necessari a configurare una responsabilità risarcitoria a carico del Ministero

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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