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Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Tar Lazio Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere  – Il Collegio rileva che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1 del 28 gennaio 2015), ponendo fine ad un periodo di contrasti giurisprudenziali, ha statuito che “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi”, e che l’iscrizione è sottoposta unicamente all’ “indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”. Sentenza 10996/15

FATTO: I ricorrenti propongono ricorso contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per l’annullamento previa sospensiva delle note prot. 12981 – 12998 – 12996 – 12930 del 29.11.2013 nella parte in cui sono state rigettate le istanze di nulla osta al trasferimento al primo, secondo e terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, del regolamento sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio, riconoscimento percorso formativo e richiesta di trasferimento di cui al D.R. n. 517 del 18 giugno 2012, nella parte in cui l’Ateneo resistente concede la possibilità di partecipare alla procedura di trasferimento solo agli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia presso gli Atenei dei Paesi Esteri con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, del verbale n. 12 del 30 ottobre 2013, avente ad oggetto l’elenco dei candidati aventi diritto al nulla osta al trasferimento al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Ateneo resistente, nella parte in cui è stato concesso il trasferimento soltanto agli studenti provenienti dagli Atenei italiani, della Circolare del MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011 avente ad oggetto le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, nella parte in cui ha subordinato il trasferimento di studenti provenienti da Università estere al superamento della prova concorsuale prevista dal ns. ordinamento – riassunzione dal T.A.R. Calabria Catanzaro O.C. n. 400/14 R.G. 129/14.

DIRITTO: Il Collegio rileva che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1 del 28 gennaio 2015), ponendo fine ad un periodo di contrasti giurisprudenziali, ha statuito che “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag. 30), e che è sottoposta unicamente all’ “indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”>>. Il Collegio afferma inoltre che sebbene l’indirizzo rigoroso prescelto dal Ministero trovi certamente una giustificazione di opportunità nell’esigenza di evitare da parte di taluni studenti i veri e propri aggiramenti dell’obbligo preselettivo, mediante l’iscrizione al primo anno e il superamento di pochi e a volte più semplici esami in altre università straniere, è lo stesso ordinamento interno a non prevedere, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppur a “numero chiuso”, senza necessità di espletare un test preselettivo, neppur quando nelle università di provenienza sia previsto un test iniziale di accesso. Tale impostazione, oltre che pienamente rispettosa della normativa nazionale, appare inoltre, ad avviso del Collegio, la più conforme al rispetto dell’apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell’istruzione e trova nelle norme del Trattato una tutela e una rilevanza applicativa autonoma, anche rispetto al principio espresso dall’art. 149, n. 1, CE – divenuto art. 165 della Convenzione di Lisbona che, per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione, esclude qualunque forma di (necessaria) armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di "percorsi formativi", demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni. Pertanto, l’assenza di convenzione tra l’Università Magna Graecia e quelle in cui i ricorrenti hanno svolto i primi anni di corso, non può essere un motivo di legittimo respingimento dell’istanza di trasferimento e la previsione del D.R. n. 517 del 18 giugno 2012 che sancisce tale limitazione và, in parte qua, annullata).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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