Cassazione Civile Sentenza n. 26863/16 – Responsabilità medica – Autonomia e separazione tra processo civile e penale – “Per rendere dipendente la decisione della definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale”.
FATTO E DIRITTO: S.G, A.G, S.G, A.B, hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza dell’8 ottobre 2010 emessa in udienza dal G.I. del Tribunale di Barcellona Pozzo con la quale è stata disposta la sospensione del processo civile R.G. n. 451/2015 (relativo alla domanda proposta dai predetti e volta ad ottenere la condanna dei convenuti G.C, G.P, G.S, S.L, A.P, P.V, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e Ospedale di Milazzo al risarcimento dei danni patiti dagli attori in proprio e nella qualità di eredi di D.G. per il decesso di quest’ultimo in conseguenza dell’asserita condotta negligente posta in essere dai convenuti durante il ricovero del predetto presso l’Ospedale Fogliani di Milazzo) fino alla definizione del processo penale pendente nei confronti dei sanitari convenuti al fine di accertare la loro responsabilità. Secondo la giurisprudenza di legittimità per rendere dipendente la decisione della definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. Nel caso di specie il ricorso proposto è ammissibile perché nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. non vi è più spazio per una discrezionale facoltà di sospensione del processo esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Nell’ordinamento processuale vigente l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La Corte ha accolto il ricorso e ordinato la prosecuzione del processo