Danni da ex ospedale

Cassazione Civile Sentenza n. 1420/17 – Danni da ex ospedale – Risarcimento danni – La Corte di Cassazione ha affermato che la titolarità dell’obbligazione risarcitoria conseguente ai danni causati da un ex Ente ospedaliero – oggi divenuto Azienda Usl –  rimane in capo al Comune e non si trasferisce alla Regione.

FATTO E DIRITTO: Nel 1999, (Omissis) convennero in giudizio la Regione Emilia Romagna, l’Azienda Usl Città di Bologna (Ora Azienda Usl di Bologna) ed il Comune di Bologna, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie sofferte dal Sig. (Omissis) (epilessia e sindrome da disattamento), conseguenti alle lesioni provocate dai sanitari della (Omissis) di Bologna al momento della nascita il 21.12.70. Il Tribunale di Bologna condannò l’ente regionale a pagare al Sig. (Omissis) la complessiva somma di €292.390,77. La Corte d’appello di Bologna ha rideterminato il danno non patrimoniale in € 311.499,00. Avverso tale pronunzia propone ricorso in Cassazione la Regione Emilia Romagna. La norma di cui all’art. 12, comma 2, D.L. 382/87 – in applicazione della quale la Corte  ha ritenuto che l’obbligazione, già facente capo al Comune, sia stata trasferita alla USL, nel quale è confluito l’ex ente ospedaliero – farebbe invece riferimento ad un fenomeno di rilevanza meramente contabile e non comporterebbe un trasferimento nel senso civilistico del termine . Ciò sarebbe confermato dalla più recente giurisprudenza, che supera il precedente a cui fa riferimento la sentenza impugnata. La Corte di Cassazione ha quindi affermato che la titolarità dell’obbligazione risarcitoria conseguente ai danni causati da un ex Ente ospedaliero – oggi divenuto Azienda Usl –  rimane in capo al Comune e non si trasferisce alla Regione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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