• Home
  • Sentenze
  • Cassazione Civile Sent. n. 26517/17 – Risarcimento danni

Cassazione Civile Sent. n. 26517/17 – Risarcimento danni

Cassazione Civile Sent. n. 26517/17 – Risarcimento danni – Condannato un dermatologo “per non aver suggerito o ordinato esami più approfonditi, ovvero per non avere fornito la prova, che alla data in cui visitò il paziente, questi non presentava alcun sintomo tale da suscitare nemmeno il più piccolo sospetto che fosse affetto da una patologia tumorale”. Per i giudici la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati, al momento della prima visita eseguita, avrebbero dovuto indurre il medico almeno a sospettare la possibilità dell’esistenza di un epitelioma, ed a disporre quindi esami più approfonditi.

FATTO E DIRITTO:  I ricorrenti nel 1994 convennero dinanzi al Tribunale di Viterbo (Omissis), esponendo che a novembre del 1990 (Omissis) era affetto da un epitelioma alle mucose buccali. Il 14.11.1990 si fece visitare da (Omissis), dermatologo,  che non si avvide della natura maligna della malattia. La malattia non tempestivamente curata progredì e condusse a morte (Omissis) che decedette il 23.8.1991. I ricorrenti chiesero la condanna del convenuto al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della morte del loro congiunto. La Corte d’appello di Roma ritenne che la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati, al momento della prima visita eseguita da (Omissis) avrebbero dovuto indurre quest’ultimo almeno a sospettare la possibilità dell’esistenza di un epitelioma, ed a disporre quindi esami più approfonditi. Per la Corte d’appello l’esecuzione di un esame istologico avrebbe permesso di accertare l’esistenza della malattia molto prima di quanto effettivamente avvenuto. La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità medica non è onere dell’attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente. La Corte di Cassazione ha quindi rilevato che il medico è in colpa  per non aver suggerito o ordinato esami più approfonditi, ovvero per non avere fornito la prova, che alla data in cui visitò il paziente, questi non presentava alcun sintomo tale da suscitare nemmeno il più piccolo sospetto che fosse affetto da una patologia tumorale).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.