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Pensionamento obbligatorio e regime speciale per i dirigenti sanitari

Il Ministro Madia ha firmato la circolare «Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina dellarisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro» – Cioè uscita obbligatoria dalla Pubblica amministrazione per chi abbia raggiunto l’età della pensione. Rimane però un regime speciale per i dirigenti medici e del ruolo sanitario: continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il comma 1 del citato articolo individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età.
Rimane quindi valida per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica) la possibilità di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L’amministrazione concorderà la prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
Da segnalare il caso in cui, salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, prevale sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età l’esigenza dell’amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Autore: Redazione FNOMCeO

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