Sulla Gazzetta ufficiale n. 126 del 3-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 25 – è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2015 recante “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”. Il decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree:Area medica, Area chirurgica e Area dei servizi clinici. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica,chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in tre anni; 240 CFU complessivi per le scuole articolate in quattro anni di corso; 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in cinque anni di corso. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti: a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU; b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso; c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU; d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU; e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU. Almeno il 70% del complesso delle attività formative é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. Per ciascuna tipologia di scuola é indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. Le scuole di specializzazione hanno sede presso le università. Le scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono alle facoltà/scuole di medicina e ai relativi dipartimenti universitari; le scuole di specializzazione della tipologia farmacia ospedaliera afferiscono, ove presenti, alle facoltà/scuole di farmacia ed ai relativi dipartimenti universitari. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle università ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di ateneo, garantendo la possibilità – ai sensi dell’art. 20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 – di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l’ultimo anno di corso.
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