Si chiama Comitato di Valutazione Sinistri ed è un organismo multiprofessionale, regolamentato da un decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco, di cui devono dotarsi le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per gestire i sinistri, analizzare le richieste di risarcimento e supportare la direzione nella gestione del rischio clinico e dei fondi di bilancio. Ma anche uno studio medico o odontoiatrico mono-professionale deve dotarsi del Comitato di valutazione sinistri? E cosa accade, invece, per le Società tra professionisti o gli studi associati?
Da quando, il 16 marzo scorso, l’istituzione dell’organismo è diventata obbligatoria, il dibattito si è sviluppato tra gli addetti ai lavori. Per fare chiarezza, intervengono oggi la FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e la CAO nazionale, la Commissione nazionale Albo Odontoiatri. Che, per mano dei rispettivi Presidenti, Filippo Anelli e Andrea Senna, chiedono, sull’applicabilità della normativa agli studi associati e alle società tra professionisti, un parere ai Ministeri competenti: a quello della Salute, nelle persone di Mariella Mainolfi, Direttore generale delle Professioni sanitarie e di Andrea Giordano, Capo dell’Ufficio Legislativo; e al Mimit, e precisamente al Capo dell’Ufficio Legislativo, Giulio Veltri.
“Le perplessità nascono in primis – premettono Anelli e Senna – dalla mancanza di una base giuridica certa ovvero di un orientamento interpretativo in ordine all’istituzione del Comitato di Valutazione Sinistri previsto dal decreto 15 dicembre 2023, n. 232, “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie…”, attuativo dell’art. 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la cosiddetta Legge Gelli Bianco. Alla luce di tali disposizioni ci si è chiesti se, con riferimento agli studi associati e alle società tra professionisti (STP) mediche e/o odontoiatriche il Comitato di Valutazione Sinistri configuri un presidio organizzativo necessario o meno.”.
Pacifico invece, secondo la FNOMCeO e la CAO, che per lo studio mono-professionale non sussista un obbligo espresso e generalizzato di istituzione del Comitato di Gestione Sinistri: in base a una giurisprudenza consolidata, infatti, rimarcano Anelli e Senna, tale studio si configura quale mero luogo di esercizio dell’attività del singolo professionista, privo di una autonoma organizzazione strutturale.
“Posto che per lo studio mono-professionale – concludono i due Presidenti – configurabile quale mero luogo di esercizio dell’attività del singolo professionista, poiché privo di una autonoma organizzazione strutturale, non sussista un obbligo espresso e generalizzato di istituzione del Comitato di Valutazione Sinistri, in considerazione della rilevanza che la materia in esame riveste per le professioni medica e odontoiatrica, si chiede a codesti Dicasteri un autorevole parere interpretativo in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo di istituzione del Comitato di Valutazione Sinistri per gli studi associati e le STP mediche e/o odontoiatriche, al fine di definire il campo di applicazione degli artt. 15 e 16 del decreto n. 232/2023”.
Ufficio Stampa FNOMCeO
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27 maggio 2026
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO
