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Prelievo forzoso degli ovociti: condannato medico per delitto di violenza privata

Cassazione Penale Sentenza n. 39541/16 – Prelievo forzoso e senza consenso degli ovociti – Condannato medico per il delitto di violenza privata – La Corte di Cassazione ha affermato che il prelievo forzoso degli ovociti dall’utero della donna non rientra nell’orizzonte dei delitti contro il patrimonio (come la rapina), ma costituisce un delitto contro la persona, che correttamente il Tribunale ha qualificato ai sensi dell’art. 610 c.p. nel concorso con lesioni personali.

FATTO E DIRITTO: (Omissis) in concorso con (Omissis) e (Omissis) e con altra persona allo stato non identificata, all’interno della clinica (Omissis), sita in Milano via (Omissis) al cui (Omissis) ricopriva il ruolo di direttore sanitario, per procurarsi un ingiusto profitto e segnatamente al fine di procedere all’impianto di embrioni in altre pazienti, con violenza consistita nel trattenere per le braccia (Omissis) e nel sottoporla, contro la sua volontà, ad anestesia, ponendola quindi in stato di incapacità di agire, prelevavano dall’utero della medesima non meno di 6 ovociti (intervento materialmente eseguito dall’(Omissis), sottraendoli alla persona offesa che aveva chiaramente manifestato la sua volontà di non autorizzare il prelievo. Tali condotte cagionavano alla (Omissis) lesioni personali consistite in “endometrio iperecogeno” ed ingrossamento delle ovaie, con conseguenti algie pelviche, nonché ecchimosi varie sul corpo e sugli arti da cui derivava malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di giorni 15 circa. La giurisprudenza ritiene che la qualità di cosa mobile possa essere attribuita anche alla cosa che sia stata mobilizzata ad opera dello stesso autore del fatto mediante la sua avulsione o enucleazione. Orbene è evidente che il concetto di cosa mobile non può applicarsi con riferimento a parti del corpo umano finché la persona è in vita. Le parti del corpo umano diventano cose solo dopo essere state separate, ma non sono tali sino a quando fanno parte del corpo vivente. Con riferimento alla natura degli ovociti prodotti nel corpo della donna è discutibile se possano essere assimilati agli organi del corpo umano, ma non può essere revocato in dubbio che facciano parte del circuito biologico dell’essere umano. Di conseguenza il prelievo forzoso degli ovociti dall’utero della donna non rientra nell’orizzonte dei delitti contro il patrimonio (come la rapina), ma costituisce un delitto contro la persona, che correttamente il Tribunale ha qualificato ai sensi dell’art. 610 c.p. nel concorso con lesioni personali. Non può dubitarsi, pertanto, che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di gravità del quadro indiziario per l’episodio delittuoso, riqualificato come violenza privata, siano fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico-giuridici e coerente con i principi che governano le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari di cui all’art. 273 c.p.p.

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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