Irap e medici di medicina generale convenzionati con il SSN – Nella Risoluzione si rileva che la giurisprudenza ha asserito che il medico di assistenza primaria (M.A.P.) è operante all’interno del sistema sanitario nazionale; conseguenzialmente, i medici di assistenza primaria dovrebbero essere esentati dal pagamento dall’IRAP. Tale considerazione, si basa sul fatto che la presenza di un collaboratore part time o infermiere presso lo studio medico del medico di assistenza primaria, la cui presenza è altresì prevista nell’ACN (accordo collettivo nazionale) è in parte rimborsata ai sensi del medesimo accordo collettivo nazionale, non integra una fattispecie di sostituzione del professionista e, conseguentemente, non può concorrere ad incrementarne il reddito. L’Agenzia delle Entrate, nonostante la consolidata giurisprudenza dell’organo nomofilattico che ha da tempo indicato un preciso, saldo e dettagliato orientamento giurisprudenziale, prosegue nelle richieste massificate ai medici di assistenza primaria di pagamento dell’IRAP. La medesima considerazione può farsi rispetto alla giurisprudenza di merito che, proprio in base alle sentenze della Corte di cassazione, ha ben delimitato la portata delle norme regolanti tale tributo nei confronti dei professionisti . Si impegna il Governo ad adottare iniziative normative volte alla sospensione dell’invio di nuove cartelle in attesa della pronuncia della Corte di cassazione riunita in Sezioni Unite e alla sospensione della riscossione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con riferimento all’attività dei medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l’accesso ai servizi medici di base da parte dell’utenza, sospendendo altresì, gli interessi di mora, quelli di ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni civili pecuniarie, i compensi di riscossione o aggio e le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive
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