Il provvedimento emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prevede all’art. 1 che per l’anno accademico 2016/2017, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è pari a 7.967 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1. L’art. 2 dispone che per l’anno accademico 2016/2017, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 6.105 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, provvede con successivo decreto il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.
