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Sequestro probatorio dei computer di uno studio odontoiatrico

Sequestro probatorio dei computer di unostudio odontoiatrico – La Corte ha affermato che è legittima l’esigenzaprobatoria che consiste nel verificare il funzionamento di tale software enell’ottenere un ulteriore riscontro delle dichiarazioni della denunciante.“Nel caso in esame, l’ablazione integrale dei computers esistenti presso lostudio odontoiatrico si appalesava necessaria – come ben chiarito dal tribunaledel riesame – proprio per la necessità di eseguire sugli stessi delle attivitàtecniche atteso l’utilizzo di una componente nascosta del software Mach3, che nellaprospettazione accusatoria si attiverebbe mediante alcuni accorgimenti tecnici(la pen drive e l’unità NAS), non rintracciabile immediatamente, richiedendoperciò una verifica hardware per singola unità”.

FATTO E DIRITTO:Il ricorrente, quale medico odontoiatra operante l’attività nello studio pressocui è stato eseguito il sequestro dei sette computers da parte dell’a.g.determinerebbe un danno irrimediabile allo stesso ed ai pazienti, non potendoegli erogare alcuna prestazione sanitaria nei loro confronti in mancanza delleinformazioni contenute negli apparati informatici sequestrati; la mancatanotifica al ricorrente personalmente e non solo al difensore nominato, dunque,avrebbe determinato la violazione delle predette norme processuali con conseguentenullità. Per il ricorrente  sarebbe illegittimo l’aver disposto ilsequestro di attrezzature professionali ubicate nello studio medico delricorrente. La censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostieneil ricorrente, poiché il sequestro delle apparecchiature informatiche é statoeseguito all’interno dei locali dello studio odontoiatrico, qualunqueprovvedimento ablatorio avrebbe dovuto seguire l’iter procedimentale garantitodalla predette norma processuali in materia di segreto professionale. La Corterileva che l’esigenza probatoria “consiste nel verificare il funzionamento ditale software e nell’ottenere un ulteriore riscontro delle dichiarazioni delladenunciante”. Sicché appariva proporzionata l’ablazione dell’intero sistemainformatico, occorrendo apprendere i supporti hardware per poterli sottoporread analisi informatica per la ricerca al loro interno del software daanalizzare, a sua volta, per accertare il fatto oggetto di incolpazioneprovvisoria. Se, infatti, è certamente illegittimo, per violazione delprincipio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori diun sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difettodi specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioniivi contenute (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 – dep. 10/06/2015, Rizzo, Rv.264092), tuttavia, nel caso in esame, l’ablazione integrale dei computersesistenti presso lo studio odontoiatrico si appalesava necessaria – come benchiarito dal tribunale del riesame – proprio per la necessità di eseguire suglistessi delle attività tecniche atteso l’utilizzo di una componente nascosta delsoftware Mach3, che nella prospettazione accusatoria si attiverebbe mediantealcuni accorgimenti tecnici (la pen drive e l’unità NAS), non rintracciabileimmediatamente, richiedendo perciò una verifica hardware per singola unità).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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