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Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità

Sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 23-4-2015 é stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  6 marzo 2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità” che permette la stabilizzazione di lavoratori precari del Servizio Sanitario Nazionale.  
L’art. 1  (Ambito di applicazione) stabilisce che il decreto disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. Le procedure concorsuali sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. L’art. 2 (Procedure concorsuali riservate) prevede che gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed   esami, per  assunzioni a  tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno e previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/01 i concorsi sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di  servizio,  anche  non continuativo,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale  diversi da quello che indice la procedura. L’art. 3 (Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali) dispone che le  procedure  concorsuali  sono avviate, fermi restando gli obiettivi  di  contenimento  della  spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione  vigente,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  anche  complessivamente considerate,  nel  rispetto  della  programmazione  del   fabbisogno, nonché, a garanzia dell’adeguato accesso  dall’esterno,  nel  limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di  cui all’art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165 o in maniera complementare  purché  nel  limite  della  predetta percentuale. L’avvio delle predette procedure tiene altresì conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, in materia di blocco automatico del turn over,  nonché,  per le regioni soggette ai piani di  rientro,  dei  differenti  regimi  e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.   Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto  dall’art.  4-bis  del  decreto-legge  13 settembre 2012, n. 158 convertito con  modificazioni  dalla  legge  8 novembre 2012, n. 189.  Le graduatorie definite in esito alle  medesime  procedure  sono utilizzabili, in ambito regionale,  per  assunzioni  nel  quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse. L’art. 4 (Proroga dei contratti a tempo determinato) prevede che gli Enti in  relazione  al  proprio  effettivo  fabbisogno,  alle risorse finanziarie disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare  i contratti di lavoro a tempo determinato del personale interessato ai nuovi bandi di concorso sino all’espletamento delle procedure concorsuali stesse  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2018. L’art. 5 (Lavori socialmente utili e di pubblica utilità) dispone che gli Enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le  quali  non  è  richiesto  il  titolo  di  studio superiore a  quello  della  scuola  dell’obbligo,  procedono  all’assunzione  a  tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei lavoratori socialmente utili e  dei  lavoratori  di  pubblica utilità. Infine l’art. 6 (Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie) stabilisce che alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal DPCM è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del  bando,  fatti  salvi  i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6  settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli  Enti, è ammesso  a  partecipare  ai  concorsi  di  cui  al presente  decreto,  ancorché  non  in  possesso del   diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Autore: Redazione FNOMCeO

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