Irap professionisti

Cassazione Civile Ordinanza n. 17429/16 – IRAP PROFESSIONISTI – La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di quote di collaboratori familiari potrebbe configurare il requisito dell’autonoma organizzazione.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza 7/04/11, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente (di professione agente di commercio), ha disposto il rimborso dell’Irap versata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, dichiarando non dovuto il rimborso per il 2004; la CFR, in particolare, per quanto rileva, nell’escludere, per gli anni 2000/2003, l’autonoma organizzazione, ha ritenuto gli utilizzati beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia, denunziando ex art. 360 c.p.c. n. 5  l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole che la C.T.R. non abbia preso in considerazione quanto evidenziato dall’Ufficio in ordine alla presenza, nelle dichiarazioni relative agli anni in questione, di quote di collaboratori familiari (Lire 52.432.000 per il 2000; Lire 48.270.000 per il 2001; Euro 37.563,00 per il 2002 ed Euro 21.672,00 per il 2003).

Il motivo è fondato. La Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che "con riguardo al presupposto il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

La Corte di Cassazione  ha affermato che la CTR, nell’impugnata sentenza, non ha in alcun modo preso in considerazione il fatto controverso rappresentato dalle dette "quote di collaboratori familiari", cosicché, in ordine alla valutazione della presenza, nel caso di specie, di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione è insufficiente.

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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