Dirigenti medici – Riconoscimento mansioni superiori

Cassazione Civile Sez. L. Sentenza n. 9879/17 – Dirigenti medici – Riconoscimento mansioni superiori – Il Collegio ha affermato che la sostituzione nell’incarico del dirigente medico del SSN ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c.. Pertanto la sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata.

FATTO E DIRITTO: La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza in data 6.7.2011, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara che aveva rigettato il ricorso della Dott.ssa (Omissis), Dirigente di primo livello nell’Asl di Pescara, dal marzo del 2000 incaricata quale responsabile della struttura “Ufficio farmaceutico territoriale”, ricorso volto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione di dirigente di struttura complessa. La ricorrente deduceva di aver svolto dal 2002 al 2006 la funzione superiore di responsabile dell’ufficio farmaceutico territoriale dove era incardinata con il primo livello, in via vicaria, essendosi resa vacante la posizione del titolare, ufficio poi ricoperto dalla stessa ricorrente in seguito al superamento di una procedura pubblica di selezione. La Corte territoriale, nel ritenere insussistente il diritto di (Omissis) a una differenza retributiva per lo svolgimento di funzioni superiori, ha affermato che per la funzione vicaria fosse già prevista dalla contrattazione collettiva un’adeguata remunerazione sotto forma d’indennità. Avverso tale decisione interpone ricorso la Dott.ssa (Omissis). L’ASL di Pescara presenta controricorso. Il Collegio ha affermato che la sostituzione nell’incarico del dirigente medico del SSN ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c.. La disciplina della dirigenza medica s’ispira a principi diversi da quelli sanciti dal codice civile. Questa è collocata in un ruolo unico distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in diverse responsabilità professionali e gestionali. Tale peculiarità, che la distingue da altre figure dirigenziali, trova conferma, con riferimento all’inquadramento, nella norma che sancisce l’espressa inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2103 c.c. Da ciò consegue che la sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata. L’adibizione a compiti superiori in funzione vicariante, infatti, non comporta, da parte del sostituto, la dismissione dei compiti della propria qualifica, ma solo il loro graduale ampliamento fino all’eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa. Conseguentemente deve affermarsi la correttezza della sentenza d’Appello nell’escludere la legittimità della pretesa attorea, sul presupposto, accertato dallo stesso giudice del merito, che le funzioni di struttura complessa non fossero prevalenti, ossia non fossero svolte con carattere di continuità, frequenza e sistematicità. La Corte ha affermato inoltre che nel caso di sostituzione di dirigente medico di secondo livello da parte di dirigente medico di primo livello per oltre sei mesi al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario la prosecuzione dell’incarico oltre il termine sei mesi (o di dodici messi se prorogato) occorrente per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, essendo l’indennità sostitutiva già corrisposta in base alle reali responsabilità assegnate al dirigente, a prescindere dal livello retributivo a lui spettante).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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