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Cosmetovigilanza: nota informativa della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute

La normativa vigente sui prodotti cosmetici (Regolamento (CE) n.
1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009)
prevede l’obbligo per le Aziende distributrici di prodotti cosmetici di
notificare all’Autorità competente in materia di cosmetici (in Italia è
il Ministero della Salute) tutte le segnalazioni di effetti
indesiderabili gravi ricevute. Il Regolamento prevede anche che le segnalazioni all’Autorità competente siano notificate direttamente dagli utilizzatori finali (consumatori o professionisti del settore cosmetico) o dai professionisti del settore sanitario (medici, pediatri, dermatologi, odontoiatri, farmacisti…) che abbiano riscontrato, nell’esercizio delle loro attività, manifestazioni di effetti indesiderabili, gravi e non gravi, a danno dei pazienti, potenzialmente attribuibili a prodotti cosmetici.

Nella nota è contenuta anche la scheda nazionale per le segnalazioni di effetti indesiderabili, gravi e non gravi, che deve essere utilizzata dagli utilizzatori finali e dai professionisti sanitari per l’invio delle segnalazioni al Ministero della Salute.

Comunicazione a cura di Lucia Castigliego – Ufficio Legale FNOMCeO

Autore: Redazione FNOMCeO

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