IRAP PROFESSIONISTI

Cassazione Civile Sentenza n. 6673/17 – IRAP PROFESSIONISTI – Non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l’autonomia organizzativa che è presupposto dell’imposta.

DIRITTO: Secondo il consolidato orientamento di questa Corte non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l’autonomia organizzativa che è presupposto dell’imposta. Il requisito dell’attività autonomamente organizzata ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non essendo sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma essendo anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono pertanto soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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