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IRAP e medici di medicina generale -Presupposto impositivo – Autonoma Organizzazione

Cassazione Civile  – IRAP  e medici di medicina generale – Presupposto impositivo – Autonoma Organizzazione – Con indirizzo consolidato la Corte di Cassazione ha ribadito che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 , rientrando nell’ambito del "minimo indispensabile" per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Sentenza n. 15008/15

FATTO: Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. staccata Parma, 9.2.2009, che, in conferma della sentenza C.T.P. di Piacenza n. 17/01/2006, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così affermando l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP chiesta per gli anni dal 2000 al 2004 e disposta per gli stessi con l’eccezione del versamento del 17.7.2000, sul presupposto – invero dichiarato dalla C.T.P. – per cui la professione esercitata, quale medico di medicina generale, era priva dei requisiti organizzativi, difettando la organizzazione di beni e di persone di cui all’art. 2 D.Lgs. N. 446 del 1997.  Ritenne in particolare la C.T.R. che l’appello non poteva essere accolto, in quanto il medico appellato – pediatra in convenzione con il SSN – esercitava la sua attività senza strumenti di entità elevata e nella carenza di personale dipendente e, comunque, stante la necessaria presenza del professionista intellettuale nell’organizzazione, doveva escludersi che di per sé la predetta attività integrasse il presupposto impositivo dell’imposta reale in discussione.

DIRITTO:La Corte di Cassazione rileva che risulta invero pacifico che la motivazione della sentenza della C.T.R. impegna in modo esplicito proprio i due fattori del nucleo essenziale del principio di diritto applicato dal giudice di merito, consistente nell’aver individuato, con riguardo all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, il limite di applicazione della norma, cioè l’inesistenza di un’autonoma organizzazione, negando in fatto il presupposto impositivo a carico del medico convenzionato con il SSN, la cui attività venne riferita quale senza dipendenti o collaboratori e con utilizzo di beni strumentali di modesto valore. Anche per la presente vicenda, il Collegio osserva che i "fatti indice" dedotti dalla difesa erariale a sostegno della censura (utilizzo di beni strumentali) in tanto manifestano il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione in quanto risultino effettivamente idonei ad integrare "un contesto organizzativo esterno" rispetto all’operato del professionista (ossia forniscano al medesimo un apporto ulteriore rispetto alla personale attività di questi) e non si limitino a costituire un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento. Tale verifica va condotta – con riferimento all’utilizzo sia di beni strumentali che del lavoro altrui, nella fattispecie assente – in base al criterio dell’eccedenza rispetto al minimo indispensabile rispetto alla tipicità socio-economica della figura soggettiva e dell’attività prestazionale riconducibili al contribuente, così acquisendo sensatezza economico-organizzativa il limite altrimenti solo verbale dell’id quod plerumque accidit, dunque parametrando lo svolgimento di una determinata attività professionale e risolvendosi l’analisi degli elementi di capitale e lavoro altrui in una considerazione che spetta valutativamente al solo giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo sotto il citato profilo del vizio motivazionale di cui al numero 5 dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. e nei limiti di decisività ricordati. Con indirizzo consolidato, questa Corte ha ribadito che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 , rientrando nell’ambito del "minimo indispensabile" per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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