Tar Friuli Venezia Giulia Sentenza n. 188/18 – Diabete – Rinnovo della patente di guida – I termini massimi di validità della patente di guida possono essere derogati e diminuiti dalla competente commissione medica, allorché emergano patologie tali da incidere sulla stabilità dei necessari requisiti psico-fisici, così da imporre una più frequente reiterazione delle verifiche sanitarie. Pertanto la riduzione del termine di durata della patente di guida, disposta nel provvedimento impugnato, costituisce l’esito, logico e coerente, del giudizio tecnico formulato dai sanitari alla luce dell’ampia disamina della complessa situazione clinica del ricorrente. Deve quindi escludersi l’estensione del sindacato ad aspetti pertinenti a valutazioni ed accertamenti tecnici, propri della scienza medica, per loro natura non suscettibili di censura nel presente ambito giurisdizionale.
FATTO E DIRITTO: Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale la competente Commissione medica ha disposto il rinnovo della patente di guida (categoria A-B), di cui egli è titolare, per dodici mesi, anziché per i tre anni previsti dall’art. 126 del Codice della Strada in riferimento ai soggetti che abbiano superato i settant’anni di età. L’Amministrazione ha fondato la propria determinazione tenendo conto, in particolare, delle numerose patologie che affliggono il ricorrente, tali, secondo la valutazione della Commissione, da consentire il rinnovo per un periodo ridotto, alla cui scadenza gli accertamenti sanitari avrebbero dovuto essere ripetuti. Il ricorrente, -OMISSIS-, si duole del contenuto della valutazione espressa dalla Commissione Medica, censurando la scelta di delimitarne il periodo di validità della patente automobilistica ad un anno soltanto, in ragione delle gravi patologie dalle quali è affetto. Come può desumersi dalla relazione medico legale prodotta dall’Amministrazione (all. 2 – 23.12.2017), tali patologie comprendono le seguenti: “-OMISSIS-” nonché “-OMISSIS-”.
In relazione a quest’ultima affezione, deve essere precisato che, ai sensi dell’art. 119, comma 2 bis del Codice della Strada, “l’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti -OMISSIS-per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti -OMISSIS-dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida”.
Inoltre, l’art. 119, comma 5, secondo periodo precisa in linea generale che le commissioni mediche locali “comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare […]”.
Le due disposizioni richiamate definiscono il presupposto normativo del potere di riduzione del periodo di validità della patente, conferendo alle competenti commissioni la facoltà di delimitare i termini massimi, previsti dall’art. 126 del Codice della Strada, cui fa riferimento il ricorrente, allorché siano state evidenziate patologie idonee a minare in modo significativo i requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione alla guida dei veicoli, e ciò in particolare in tutti quei casi in cui la loro cronicità e l’eventuale progressione impongano la reiterazione degli accertamenti e la riedizione del potere di rinnovo.
Sotto questo profilo deve essere quindi esclusa la denunciata violazione dei termini massimi di validità della patente di guida, sanciti dall’art. 126 del Codice della Strada, dovendosi concludere che i predetti termini, a norma dell’art. 119, possono essere derogati e diminuiti dalla competente commissione medica, allorché emergano patologie tali da incidere sulla stabilità dei necessari requisiti psico-fisici, così da imporre una più frequente reiterazione delle verifiche sanitarie. La riduzione del termine di durata della patente di guida, disposta nel provvedimento impugnato, costituisce l’esito, logico e coerente, del giudizio tecnico formulato dai sanitari alla luce dell’ampia disamina della complessa situazione clinica del ricorrente.
In particolare, va considerato che il giudizio della commissione, peraltro positivo rispetto al rinnovo della patente di guida, risulta riconducibile alla specificità del caso concreto, all’importanza delle patologie e alla storia clinica del paziente, delle quali risulta essersi tenuto adeguatamente conto, dovendo peraltro escludersi l’estensione del sindacato ad aspetti pertinenti a valutazioni ed accertamenti tecnici, propri della scienza medica, per loro natura non suscettibili di censura nel presente ambito giurisdizionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge).