Cassazione Civile Sez. Lavoro Ord. N. 18667/2020 – Medici specializzandi

La Corte di Cassazione ha affermato che “deve, infatti, escludersi che l’attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione sia inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, avendo questa Corte chiarito che esso costituisce espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli stessi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.”

FATTO E DIRITTO. Rilevato che 1. la Corte di appello di P. ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda con la quale gli originari ricorrenti, tutti dottori in medicina e chirurgia che avevano frequentato la Scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi di P. nel periodo compreso tra il 1998 e il 2007, hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni convenute all’adeguamento della borsa di studio loro corrisposta ai sensi dell’art. 6 d. Igs n. 257 del 1991, in misura pari alle differenze spettanti in applicazione del d. Igs n. 368 del 1999 ed al relativo trattamento previdenziale o, in subordine, al risarcimento del danno per tardivo e incompleto recepimento delle direttive comunitarie in tema di remunerazione dei medici chirurghi iscritti alle Scuole di specializzazioni post universitarie, danno da liquidarsi in misura pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto spettante a titolo di trattamento economico e previdenziale in base al d. Igs n. 368 del 1999; 2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso F. B., A. C., D. C., G. C. e F. N. sulla base di tre motivi; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Università degli Studi di P., e la Regione S. hanno resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; Considerato che Ricorso principale 1. con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’allegato alla direttiva n. 93/16 in i relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per errata qualificazione dell’attività prestata dai medici specializzandi a favore dell’Università; evidenziano che l’iter formativo previsto dalla legge comportava, in relazione ai tempi di attuazione ed all’intensità dell’impegno richiesto, la necessità di conformazione dell’attività prestata dallo specializzando alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del personale medico dipendente dalla struttura sanitaria presso la quale era svolta l’attività di specializzazione ed in questa prospettiva sostengono il diritto all’adeguata remunerazione per il complessivo impegno profuso; 2. con il secondo motivo di ricorso, deducono omessa applicazione dell’art. 46 d. Igs n. 368 del 1999 e dell’art. 8 d. Igs n. 517 del 1999 con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 249, comma 3, del Trattato CEE e del principio comunitario di certezza del diritto; deducono, inoltre, erronea e falsa applicazione di norme di diritto sulla diretta efficacia dell’allegato 1 (in tema di adeguata retribuzione) della Direttiva 93/16 nell’ordinamento italiano in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; sostengono che il “blocco dell’adeguamento” della borsa di studio percepita prima della “nuova retribuzione” prevista dal d. Igs n. 368 del 1999 aveva determinato l’inadeguatezza del trattamento economico corrisposto sì da implicare il recepimento solo parziale delle direttive comunitarie; analogamente, il congelamento dell’incremento annuale destinato ad assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del potere di acquisto della moneta, si poneva in contrasto con il canone comunitario di adeguatezza della remunerazione; 3. con il terzo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76 e 93/16 censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di risarcimento del danno da omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie; riferiscono la condotta inadempiente dello Stato italiano al differimento, all’anno 2007, del trattamento economico previsto in favore dello specializzando sulla base del contratto di formazione e lavoro di cui all’art. 37 d. Igs n. 368 del 1999; denunziano che anche sotto questo profilo vi era stata lesione del diritto del medico specializzando all’adeguata remunerazione essendosi data piena attuazione alle Direttive comunitarie solo con DPCM del 6.7.2007; Ricorso incidentale 4. con il primo motivo di ricorso incidentale le Amministrazioni resistenti deducono, in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato la novità della questione, proposta da controparte solo in sede di appello, concernente la omessa indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio; 5. con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato deducono violazione dell’art. 2947 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, procedendo all’esame del merito delle questioni di diritto, implicitamente respinto la preliminare eccezione di prescrizione del credito azionato, ritualmente formulata nel giudizio di primo e secondo grado; Esame dei motivi di ricorso principale 6. i motivi di ricorso principale devono essere respinti; 6.1. la sentenza impugnata, in punto di qualificazione del rapporto instaurato dagli iscritti alla Scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi di P., premesso che la normativa comunitaria non prevede l’obbligo per lo Stato membro di instaurare con lo specializzando un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto con riferimento alla normativa interna che il rapporto degli specializzandi non fosse riconducibile all’ambito del rapporto di lavoro subordinato e che, in conseguenza, non fosse allo stesso applicabile l’art. 36 Cost. in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente; ha, quindi, escluso, sulla scorta di Corte cost. n. 432/1997, che il blocco della indicizzazione delle borse di studio di cui all’art. 1, comma 33, legge n. 549/ 1995, si ponesse in contrasto con la Direttiva 82/76/CEE non essendo rinvenibile nella disciplina comunitaria una definizione di remunerazione adeguata né i criteri per la relativa determinazione; ha ritenuto che il differimento all’anno 2007 del regime dei compensi introdotto dagli artt. da 37 a 38 del d. Igs n. 368/1999 si sottraeva a cesure di incostituzionalità ed, in via generale, evidenziato che la disciplina relativa al rapporto dei medici in formazione non contemplava l’automatico recepimento delle dinamiche retributive di fonte sindacale applicabili ai medici con contratto di lavoro subordinato, essendo la rideterminazione triennale rimessa al decreto del Ministro della Sanità di concerto con i Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e del Tesoro; infine, ha rilevato la carenza di prova in ordine alla non adeguatezza della remunerazione corrisposta alla luce della funzione alla stessa riconosciuta dalla normativa comunitaria; 6.2. la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte espresso dalle decisioni di seguito indicate, che vengono richiamate anche ai fini dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., orientamento al quale si ritiene di dare continuità non avendo gli odierni ricorrenti offerto decisivi argomenti che ne sollecitassero la rimeditazione; 6.3. deve, infatti, escludersi che l’attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione sia inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, avendo questa Corte chiarito che esso costituisce espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli stessi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (v., tra le altre, Cass. n. 18670/2017, n. 20403/2009, n. 6089/1998, n. 9789/1995); tanto esclude la necessità di verifica dell’adeguatezza della remunerazione alla stregua del parametro di cui all’art. 36 Cost.; 6.4. la disciplina in tema di trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. (v. tra le altre, Cass. n. 6355/2018; 13445/2018 ); 6.5. l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento per effetto della rideterminazione triennale per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive); in particolare, quanto al periodo 1994 /1996 il protrarsi del “blocco” di tale adeguamento risulta fondato sulla previsione dell’art. 3, comma 36, legge n. 537/1993 mentre, per i per i periodi successivi, sull’art. 32, comma 12, della I. n. 449 del 1997 che, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (v. tra le altre, Cass. n. 10052/2020, in motivazione, n.10050/ 2020, in motivazione, n. 8505/2020, n 4618/2020 in motivazione, n. 14809/2019, n. 13572/20019, n. 4809/2019, in motivazione, n. 15520/2018, in motivazione, 15293/2918, in motivazione, 4449/2018, n. 18670/2017); 6.6. in relazione all’incremento connesso alla variazione del costo della vita dell’importo della borsa di studio questa Corte ha ripetutamente escluso il relativo diritto sulla base di disposizioni volta per volta emanate (per la cui compiuta ricognizione si rinvia a Cass.n. 449/2018 – paragrafi da 46 a 60), osservando che il blocco degli incrementi dovuti al tasso di inflazione si inscrive evidentemente nell’ambito di una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato come anche riconosciuto dalla Corte cost. con la sentenza n. 427/1997 che ha deciso la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 33, I. 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 7, commi 5 e 6, d.l. 19 settembre 1992 n. 348, conv. nella I. 14 novembre 1992 n. 438, “vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 (Cass. n. 4449/2018 cit., n. 19792/2017 n. 19449/2017, n. 18670/2017, n. 11565/2011, Cass. n. 12624/2015, 11565/2011, Cass. Sez. Un. n. 29345 /2008); 6.7. non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto né imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica ( Cass. n. 13572/2019, n. 4808/2019, n. 17052/2018, n. 17051/2018, n. 15963/2018, n. 31923/2018, n. 16805/2018, n. 15963/2018, n. 31922/2018, n. 4449/2018); 6.7. la pretesa risarcitoria connessa alla tardiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE è configurabile esclusivamente in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (periodo estraneo a quello oggetto della pretesa azionata dagli odierni ricorrenti principali); a costoro, unicamente, è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da Cass. Sez. Un. n. 20348/2018 e Sez. Un. n. 30649/2018), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio; 7. al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; 8. le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza; 9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un.23535/ 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.100,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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