Il Giudice d’appello ha affermato che gli interventi di chirurgia della cataratta in anestesia topica non prevedono l’obbligo del medico anestesista. A tal proposito il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, all’Allegato 1, Appendice 2, ha fornito specifiche indicazioni per la «chirurgia ambulatoriale» (per tale intendendosi, «la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, fino al II grado della scala di sedazione, su pazienti accuratamente selezionati comprese le prestazioni di chirurgia odontoiatrica in anestesia loco-regionale e tronculare effettuabili negli ambulatori/studi odontoiatrici, in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze»), riguardanti anche la selezione pre-operatoria dei pazienti, senza introdurre alcuna deroga in relazione agli interventi per cui è causa. Dunque, quando l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità ed evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità
della valutazione tecnico-discrezionale, il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella, sia pure opinabile, dell’ente amministrativo, giacché diversamente egli assumerebbe un potere che per legge non gli compete.