I giudici d’Appello hanno affermato che il medico non borsista ha diritto a un’adeguata retribuzione e a continuare a svolgere l’attività libero professionale in essere purché compatibile con la formazione. Il Tar Lazio ha, dunque, riconosciuto che il Decreto Calabria ha introdotto una nuova ed ulteriore modalità di accesso al corso di Medicina Generale, riguardante i medici che hanno già avviato una propria attività lavorativa, tramite una graduatoria riservata senza borsa di studio, affermando il diritto all’adeguata retribuzione (tutelato sia dall’Ordinamento Eurocomunitario che dalla Costituzione italiana) del medico al quale deve essere concesso di continuare a svolgere la precedente attività libero professionale purché in concreto compatibile.
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