La Corte dei Conti ha affermato che nell’ambito del piano vaccinale di cui alla L. n. 178/2020, il legislatore ha inteso incoraggiare la collaborazione di tutto il personale medico disponibile (compresi pensionati e specializzandi) per fronteggiare le difficoltà connesse al contenimento della pandemia e velocizzare la somministrazione dei vaccini. Infatti, poiché l’art. 1, comma 461, del D.L. n. 178/2020, recante l’introduzione di un regime eccezionale, limitato nel tempo e circoscritto a determinate finalità, consente la partecipazione dei medici in quiescenza, senza distinguere tra pensionati di vecchiaia e altri pensionati, deve ritenersi che l’invito a manifestare interesse per il piano vaccinale fosse rivolto anche ai pensionati “quota cento”. Pertanto, in questa prospettiva, i limiti generali alla cumulabilità dei redditi dei pensionati “quota cento” previsti dall’ordinamento pensionistico devono ritenersi derogati dalla normativa speciale emergenziale.
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